L’entrata in vigore della Legge n. 27 del 24 marzo 2012, emanata dal Governo Monti con l’intento di reprimere le frodi assicurative, ha drasticamente ridotto e, in alcuni casi, eliminato il risarcimento del danno biologico del cosiddetto “colpo di frusta”. Infatti, l’art. 32, commi 3ter e 3quater, di tale legge ha introdotto un filtro secondo cui i danni fisici lievi da circolazione stradale possono essere risarciti solo se c’è un “accertamento clinico strumentale obiettivo”, oppure un riscontro “visivo o strumentale”. L’introduzione di queste nuove norme ha prodotto un taglio netto dei risarcimenti dei danni lievi, soprattutto quelli conseguenti al trauma minore del collo (colpo di frusta). Figurarsi se le compagnie di assicurazioni non facessero propria la tesi per cui “senza riscontro strumentale non si paga“. Così da lasciare senza risarcimento per esempio, il danno da frattura di una donna incinta, in quanto non provato da lastre (pericolose per il feto). In tale dettato normativo al primo comma si discute di accertamento clinico strumentale obiettivo e al secondo comma invece è ammessa anche la possibilità di riscontro visivo oltre che strumentale. Così le Assicurazioni e i loro uffici liquidativi e legali propugnano (ovviamente a proprio vantaggio) la tesi secondo cui i due commi citati della L. 27/12 (art. 32, commi 3ter e 3quater) hanno funzioni diverse. In particolare nel mirino delle compagnie c’è sempre stato il comma 3quater, che indicando il doppio requisito del riscontro visivo oppure strumentale, rende vano il tentativo di condizionare la risarcibilità del danno. Per questo le compagnie avevano sostenuto che il comma 3quater fosse da applicare alla sola inabilità temporanea, dovendosi per l’invalidità permanente preferire il 3ter che invece imporrebbe il triplice requisito clinico-obiettivo-strumentale. In tal senso copiosa e recentissima giurisprudenza di merito evidenzia come la Legge n. 27/12 non ha in realtà modificato i criteri di valutazione scientifici e medico-legali, ad oggi ancora in vigore ed applicabili, secondo cui il giudizio tecnico del medico-legale continuerà a valutare il danno secondo i propri autonomi criteri scientifici, (G.d.P. Torino n. 8035/12; G.d.P. Torino n. 8802/12; G.d.P. Treviso n.774/12; G.d.P. Mascalucia 28.05.12; G.d.P. Padova n. 1443/12; Corte di Giustizia del 23.01. 2014, Causa C-371/12 e del 09.06.2011, Causa C 409/09). Con queste sentenze viene sbarrata la strada al tentativo di operare un sostanziale taglio alla cieca ai risarcimenti per le lesioni lievi, come vorrebbero le assicurazioni, che in diversi casi non sono documentabili strumentalmente, ma nondimeno possono essere verificate da un attento esame medico legale.
Tuttavia, mentre la giurisprudenza di merito consolida tali principi, il governo Renzi vara una riforma (DDL concorrenza) che va in direzione diametralmente opposta abrogando la norma di cui al comma 3quater dell’art. 32 L. 27/12, che non piace all’ANIA poiché contiene quel doppio criterio “visivamente o strumentalmente“, che vanificherebbe le ambizioni economiche delle stesse compagnie di assicurazioni!
Commenti recenti